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Fecondazione eterologa: sarà nei Lea, in arrivo la nuova legge

In aprile scorso, come si ricorderà, la Corte Costituzionale aveva vanificato, considerandolo incostituzionale, quel paragrafo della legge 40/2004 che vietava la possibilità di fecondazione eterologa per le coppie sterili, due mesi dopo a Giugno sono state depositate le motivazioni della Consulta, che considerava "incoercibile" il diritto all'autodeterminazione in una sfera così intima e delicata.
Da allora si è rimasti in attesa di una normativa nazionale che regolamentasse la materia, in considerazione di alcuni tra gli aspetti più controversi di ordine sia sanitario che etico.
Un paio di giorni fa, il 28 luglio, si è avuta notizia della delibera emanata dalla Regione Toscana, intesa a fornire normative corrette ad un settore (tutt'ora prevalentemente se non esclusivamente in mano ai privati) che potrebbe rischiare di rispondere più a finalità lucrative che propriamente sanitarie ed umane.

Nella stessa data del 28 luglio il Ministero della salute ha reso noto in un comunicato stampa pubblicato sul sito, che:

"Il Ministro Lorenzin ha già pronto uno schema di Decreto Legge per regolamentare questo nuovo percorso  di fecondazione assistita anche sulla base delle indicazioni emerse dal Gruppo di lavoro convocato nelle scorse settimane al Ministero della Salute; come annunciato lo proporrà in uno dei prossimi Consigli dei Ministri."
  
Ieri pomeriggio alle 14,30 vi è stata una audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera, nel corso della quale il  ministro ha espresso l'intenzione di inserire le procedure di fecondazione assistita nei Lea (livelli essenziali di assistenza) destinando al progetto finanziamenti specifici con l'obiettivo di rendere per tutti disponibili le pratiche di fecondazione eterologa, senza discriminazioni legate allo status sociale ed economico e tanto meno alla collocazione geografica. 
Le istruzioni per l'uso saranno espresse in un decreto legge, benché, secondo l'associazione Coscioni, potrebbero piuttosto limitarsi alla espressione di linee guida.

In sintesi ciò che è emerso dal tavolo tecnico e che verrà riproposto nella normativa di legge, riguarda:

  • Il finanziamento dei Centri pubblici di procreazione medicalmente assistita (pma) in modo tale da poter inserire questo tipo di assistenza nei Lea.
  • Il numero di donazioni possibili: quello che viene indicato sul piano tecnico è che ciascun donatore  dovrebbe essere padre di un massimo di 25 figli effettivamente nati, distribuiti a non più di 10 famiglie (una media di 2,5 figli a famiglia) la legge quindi andrà nella direzione di consentire un massimo di 10 donazioni procreative sul territorio nazionale (ndr) con possibilità di deroga nel caso di un secondo figlio nella stessa famiglia e per il quale i genitori richiedano lo stesso donatore. Questo dovrebbe prevenire la possibilità di futuri accoppiamenti tra consanguinei inconsapevoli.
  • I test e gli screening che i donatori devono effettuare: esisterà un protocollo specifico con l'indicazione degli esami necessari per i donatori ed  i richiedenti saranno messi al corrente degli esami effettuati dal donatore e della circostanza che comunque la garanzia assoluta che i figli nascano sani ovviamente non è possibile da ottenere preventivamente in nessun caso. Saranno possibili doppie donazioni in caso di infertilità di entrambi i membri della coppia.
  • L'età dei donatori sarà diversificata in base al sesso e saranno accettati come donatori di gameti uomini di età compresa tra 18 e 40 anni e donne di età tra i 20 ed i 35 anni: questo per gli evidenti motivi legati alla diversità dello sviluppo e della senescenza dell'apparato sessuale con maggiore rischio di anomalie genetiche al crescere dell'età degli individui.
  • Tracciabilità dei donatori: questa voce include probabilmente parte delle questioni più spinose. I dati dei donatori, pur garantendone l'assoluto anonimato risulteranno registrati, non solo, ma saranno già selezionati prima della donazione per evitare che possano esservi donazioni casuali ed inconsapevoli tra consanguinei. Il donatore potrà essere rintracciato in caso di necessità relative alla salute del nuovo nato  e per le quali possono essere necessari valutazioni sui genitori genetici.
  • L'ultimo problema (in ordine di elencazione, ma  non di importanza) riguarda il diritto del nascituro di poter risalire alle proprie origini e conoscere l'identità del genitore genetico: questo aspetto evidentemente non riguarda propriamente la tecnica sanitaria, ma tocca piuttosto la sfera etica ed umana. Probabilmente questo è l'aspetto per il quale si richiede un dibattito parlamentare, che non è difficile prevedere acceso e forse è anche quello che l'Associazione Coscioni preferirebbe evitare non rinvendo la necessità di regolamentare con atto normativo una materia su cui la Consulta si è già espressa chiaramente.

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