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Stepchild adoption: la sentenza del TM romano

Se ne parla da un paio di giorni di questa cosiddetta "storica" sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha riconosciuto il diritto di adozione ovvero di affiliazione da parte di una omosessuale donna, non madre biologica, che già da dieci anni convive con la compagna, madre biologica della bimba adottata, la cosiddetta stepchild adoption.
Tali e tante sono state le polemiche che mi è capitato di leggere, che mi sento di intervenire con alcune considerazioni senza scherzi, né ironie:parliamo di bambini e parliamo sul serio. 

Le polemiche naturalmente riguardano gli schieramenti politici ed ideologici della cosiddetta destra in contrapposizione alla cosiddetta sinistra (e questo malgrado i funerali di queste aree ideologiche siano già stati celebrati a più riprese, ma tant'è!): in particolare ho letto che secondo alcuni si tratterebbe di una sentenza ideologica, che naturalmente incontra l'opposizione di determinate aree politiche e nella quale addirittura la (solita) magistratura avrebbe in qualche modo, se non proprio scavalcato, dettato l'agenda al Parlamento. 


Riguardo a quest'ultimo punto spezzerò una lancia a favore dei giudici: diciamo la verità, loro non possono farci niente se le persone fanno i ricorsi legali, il loro compito è solo quello di applicare la legge, calibrandola sulla specificità dei singoli e particolari casi e di darsi da fare a disimpegnare le pratiche velocemente, vista la realtà (di grande eco mediatica) della lentezza nell'apparato di giustizia. Passiamo ora al problema ideologico e per quello desidero riferirmi al famosissimo brano biblico dell'Ecclesiaste, il libro di Qoelet:

"Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se due dormono insieme, si possono riscaldare; ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno aggredisce, in due gli possono resistere e una corda a tre capi non si rompe tanto presto."


Ogni persona dotata di buon senso e timorata di Dio comprende il valore pratico del contenuto della riflessione espressa nel Qoelet e se andiamo a confrontare questo principio generale alla situazione particolare della bambina in questione, dobbiamo prendere atto del fatto che  che le due donne vivono insieme già da dieci anni, cinque anni fa hanno avuto questa bimba con la fecondazione eterologa praticata all'estero e per la piccola le due madri sono effettivamente gli unici riferimenti adulti sperimentati ed attendibili. 
La bambina risulta essere perfettamente sana fisicamente e psichicamente.
Si tratta in sintesi di una famiglia di fatto collaudata e di una situazione che resterà tale indipendentemente dalla sentenza dei giudici.


Da un punto di vista etico e dal punto di vista del buon senso, il riconoscimento giuridico della posizione ricoperta dalla madre non biologica, ha chiaramente un significato di maggiore tutela del minore conferendo a questa nuova figura di madre i diritti e soprattutto i doveri di un genitore perché è meglio essere in due ...).  Sul piano legale i giudici hanno infatti semplicemente applicato l'articolo 44 della legge sull'adozione (n.184 del 04/05/1983 modificata dalla L.149/2001): secondo la legge italiana i minori possono essere adottati:


    a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; 
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; 
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 

Insomma i giudici hanno agito fondandosi sulla legge già esistente e sul proprio buon senso, inoltre hanno giudicato in merito ad una situazione specifica e particolare, non stabilito una norma generale: il loro compito non era quello di valutare se è meglio avere un padre ed una madre piuttosto che due madri, ma quello di decidere se il minore sarebbe stato meglio tutelato con un solo o con due genitori giuridicamente riconosciuti in una situazione già esistente come famiglia di fatto.


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