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Scuole: il nodo dell'assistenza materiale ai disabili

Malgrado siano ormai trascorsi 14 anni dalla Circolare del Miur del 30/11/2001 con cui veniva trasferito agli istituti scolastici il compito di provvedere all'assistenza di base degli alunni disabili, ancora sussistono non pochi problemi ed incomprensioni sull'argomento: i conflitti che vengono a generarsi coinvolgono sovente anche le organizzazioni sindacali di riferimento per i collaboratori scolastici e non sempre appaiono di semplice ed immediata soluzione con grave detrimento per gli alunni in situazione di handicap che necessitano di assistenza per le ordinarie operazioni igieniche. 
Accade che per alcuni di questi alunni la frequenza scolastica sia resa impossibile per l'incapacità della istituzione scolastica a districarsi tra mansionari e questioni sindacali.
Da questo punto di vista è bene ricordare che la privazione del diritto alla integrazione scolastica dell'alunno disabile, così come previsto dalla L.104/92 è una responsabilità che ricade  sul dirigente scolastico, stante anche l'autonomia gestionale riconosciuta ai singoli istituti.

Ma andiamo con ordine: prima del 2001 l'assistenza materiale dei disabili veniva garantita da una specifica figura professionale fornita alla scuola dall'Ente Locale, dopo invece, la riformulazione dei CCNL del personale scolastico ed in particolare con riferimento alle funzioni aggiuntive del personale ATA, le mansioni di assistenza materiale ai disabili vengono assunte da quei collaboratori scolastici che, avendo offerto la propria disponibilità in tal senso ed essendo stati specificamente formati in merito, percepiscono anche un compenso specifico e riservato a coloro che svolgono tali funzioni aggiuntive.
Questa disposizione fa seguito al passaggio di tutto il personale ATA dagli Enti Locali allo stato (L. 03/05/1999, n. 124, art.8).
Agli Enti Locali invece resta il compito di fornire assistenza specialistica eventualmente necessaria per la realizzazione del PEI.

In cosa consiste esattamente questa funzione aggiuntiva? 
Il CCNL recita testualmente:

 "Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona"

A tale riguardo la nota prot. 3390 del 30/11/2015 del MIUR è a sua volta abbastanza precisa: 

"Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso)..."

Da tenere presente che l'assistenza materiale per ciò che attiene la cura della igiene personale rientra nelle mansioni aggiuntive, remunerate con una indennità specifica riconosciuta solo ai collaboratori che ne abbiano offerto disponibilità, mentre, sempre secondo la circolare del MIUR:

"la tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola."

Dunque l'assistenza intesa come accompagnamento negli spostamenti è parte delle mansioni di tutti i collaboratori scolastici e non richiede una specifica formazione, né una specifica remunerazione.
In verità i problemi non nascono per l'accompagnamento negli spostamenti, ovvero per la mancanza di autonomia nella locomozione, ma generalmente per la mancanza di autonomia nell'uso dei servizi igienici e per le operazioni di cura della persona.


Quando il dirigente scolastico non reperisca all'interno del proprio istituto personale disposto a farsi carico di questa mansione, anche dietro specifico compenso può convenzionare personale esterno ed in tutti i casi dovrà garantire:

 "in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento."

Questo significa che in nessun caso sarà possibile negare il diritto alla integrazione  (magari dopo avere anche ottenuto la cattedra per il docente di sostegno) per problemi di questo genere e che comunque qualora questo malauguratamente dovesse avvenire, la persona giuridicamente responsabile non è il collaboratore scolastico che rifiuta la mansione (e con essa il compenso, trattandosi di mansione facoltativa) e neanche di chi nell'ambito della struttura amministrativa esprima difficoltà a reperire le risorse economiche necessarie a convenzionare personale esterno: la responsabilità sul piano giuridico per la grave inadempienza resta in primis del dirigente scolastico che ne risponderà di persona. 

Questo aspetto deve essere chiaro in ogni Istituto ed a ciascun dirigente per evitare inutili ricorsi che appesantiscano ulteriormente la nostra già sovraccarica macchina giudiziaria, ma soprattutto per risparmiare agli alunni disabili ed alle loro famiglie l'umiliante via crucis come prezzo ulteriore da pagare alle istituzioni, perché  la disabilità non è una "colpa" da punire, ma una condizione di vita a cui adattarsi.



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