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Unioni civili: penalizzati i magistrati ed i bambini

Il compromesso che alla fine è venuto fuori sulla legge per le unioni civili in particolare per le coppie gay, sotto alcuni aspetti lascia perplessi. Lo stralcio completo delle norme sulla cosiddetta stepchild adoption ha reso la legge utile e tutelante per i coniugi, ma non per gli eventuali figli dei  membri della coppia e carica sulla magistratura il compito di provvedere al vuoto legislativo in materia.
L'aspetto della regolamentazione patrimoniale simbolizza abbastanza chiaramente la situazione: il coniuge ha diritto in caso di morte del/la compagno/a alla pensione di reversibilità ed al 50% dell'eredità, il coniuge sopravvissuto per contro non ha alcun dovere verso la prole del defunto, né questo "figlio" putativo, non consanguineo del partner sopravvissuto ha diritto di ereditare in futuro dal/la compagno/a del genitore: insomma sarà un orfano nullatenente, su quale ricade la vendetta sociale per la "colpa" di essere stato/a allevato/a da una coppia omosessuale.

Proprio vero che le colpe dei padri (e delle madri) ricadono sui figli: diciamo che questa consapevolezza potrebbe non favorire l'armonia dei rapporti in vita all'interno di questa famiglia, che si vuole comunque disturbata. Come a dire: nel caso non lo fosse, abbiamo mezzi per provvedere a renderla tale! Ma le colpe di questi genitori ricadono anche sui magistrati: nel maxi-emendamento si legge che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti".

Ora le "norme vigenti" prevedono che si possa adottare il/la figlio/a del coniuge, quando non vi sia altro genitore, secondo l'articolo 44 della legge 149/2001 che recita molto chiaramente che il minore può essere adottato "dal coniuge, quando sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge": la norma non si presta ad alcun tipo di equivoco, è lapalissiana. Pur non essendo automatica quindi l'adozione del "figliastro", per chi desideri ottenerla, dovrebbe essere sufficiente inoltrare la domanda al tribunale, un po' come avviene anche nelle coppie eterosessuali quando uno dei membri della coppia non è il genitore biologico dei figli presenti in famiglia e d'altro canto, non esista l'altro genitore (ad esempio: un uomo che sposa una ragazza madre). In questi casi l'affiliazione è possibile purché ve ne sia la volontà espressa da parte dell'adottante, del genitore biologico ed anche dello stesso minore, se al di sopra dei 12 anni. Altro lavoro per i giudici dunque, ma anche spese per il nucleo familiare (posto che la famiglia se le possa permettere, perché è ovvio: saranno i meno abbienti a restare senza tutele).

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